Consiglio dei Ministri: disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro”

Consiglio dei Ministri: disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro”

Il Consiglio dei ministri, ha approvato in via definitiva, dopo l’esame delle competenti commissioni parlamentari, il decreto legislativo che introduce una nuova disciplina per l’attività dei “compro oro”. Il decreto delinea una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia. La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

Tra i principali interventi :

istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;

obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;

previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;

piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;

previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).

Nel corso dell’esame Parlamentare, le Commissioni   avevano approvato un parere favorevole con osservazioni in linea con le richieste di Confartigianato, espresse in audizione in Commissione Finanze del 22 marzo 2017 e riguardanti la necessità di:

  • tenere distinta l’attività delle imprese artigiane da quella dei Compro Oro: devono infatti essere distinti, in attuazione del principio di proporzionalità, gli operatori che hanno come unica finalità commerciale l’acquisto di oro usato dagli imprenditori che svolgono l’attività principale di artigiano orafo e solo in via residuale e occasionale comprano oro usato dai clienti.
  • non gravare le imprese artigiane di nuovi, pesanti oneri burocratici , dall’iscrizione nel registro degli operatori compro oro alla tenuta di un conto corrente dedicato alle transazioni di compravendita di oro.

Tali osservazioni, tuttavia, sembrerebbero non essere state recepite dal Governo nel testo approvato – ancora non disponibile –  in via definitiva.

Il CdM ha deliberato, tra l’altro, di non impugnare la seguente legge regionale:  legge Regione Lombardia n. 12 del 30/03/2017, recante “Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”.

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